D.L. n. 9/2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il D.L. n. 9/2020 voluto dal Governo recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra i principali provvedimenti vi è la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette, il sostegno dell’intero settore turistico-alberghiero prevedendo il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all’emergenza sanitaria, l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia e la proroga delle misure di allerta. Inoltre, vengono previste misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori.
Il provvedimento contiene i seguenti quattro Capi:
- Capo I – Sospensione e proroga di termini (artt. 1- 12)
- Capo II – Misure in materia di lavoro privato e pubblico (artt. 13-24)
- Capo III – Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute (artt. 25-34)
- Capo IV – Disposizioni finali e finanziarie (artt. 35-37)

Le disposizioni introdotte hanno lo scopo di assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e alla diffusione del virus nel nostro Paese. Ricordiamo che attualmente l’Italia risulta divisa in tre zone in base alla pericolosità e alla diffusione del COVID-19: la “zona rossa“, dove sono compresi i Comuni ritenuti focolaio del virus; la “zona gialla“, ovvero le Regioni in cui vi è un grande numero di contagi (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) e il restante territorio italiano. Per comprendere l’impatto negativo che il COVID-19 può avere sulla crescita economica dell’intero Paese, basti pensare che nel 2019 le attività economiche di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, oggi le regioni più colpite, hanno contribuito al 52% del PIL nazionale. Le misure urgenti previste dal Governo sono dunque essenziali per mitigare gli effetti evidentemente dannosi che il COVID-19 può avere sull’Italia.
Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”
Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” – Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ – sono sospesi:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti (già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio) anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. Professionisti e operatori economici, ovunque siano ubicati sul territorio nazionale, avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”
Il decreto-legge prevede le seguenti misure:
- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni della “zona rossa” e per i lavoratori ivi domiciliati. Il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS;
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
- cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni della “zona rossa” e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni della “zona rossa”, in riferimento all’effettiva durata della sospensione dell’attività.
Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria
Al terzo Capo del decreto-legge vi sono le misure inerenti a:
- l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. Inoltre, l’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
- l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
- misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile, il c.d. smart working, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, compresi i periodi di quarantena;
- la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
- la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
- l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
- l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione, il c.d. “procedimento di allerta”, che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si ricorda come le procedure di allerta si applichino alle micro, piccole e medie imprese, mentre ne siano escluse le grandi imprese ai sensi dell’art. 12 comma 4 Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Disposizioni finali e finanziarie
Negli ultimi articoli del Capo IV si legge che: “A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali“ (art. 35). Infine, seguono le disposizioni finanziarie (art. 36).
Focus sul settore turistico
Per quanto riguarda il settore turistico, l’art. 8 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero) del Capo I prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Inoltre, nell’art. 28 del capo Capo III sono previste specifiche forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa” o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere.
Si rinvia alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 e si ricorda che il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse a questa emergenza sanitaria, e più globalmente per la crescita economica del Paese.