Al genere meno rappresentato spettano almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione per sei mandati consecutivi
Attraverso un comunicato stampa, la Consob fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 alle disposizioni relative all’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate (ma anche delle società partecipate pubbliche).
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che lo statuto delle società quotate debba riservare al genere meno rappresentato (generalmente quello femminile) almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione per sei mandati consecutivi ed ha precisato come il criterio di riparto di almeno due quinti si applichi a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio stessa.
Con tale comunicazione la Consob intende fornire un quadro normativo chiaro alle società quotate in Borsa che nella prossima stagione assembleare devono rinnovare gli organi sociali.
La Legge di Bilancio modifica gli artt. 147-ter-148 TUF prevedendo che lo statuto delle società quotate debba riservare al genere meno rappresentato almeno due quinti (non più un terzo come era indicato nella precedente normativa e cioè la L. 121/2011, la c.d. Legge Golfo Mosca) dei membri effettivi del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione per sei mandati consecutivi (non più tre). La nuova disciplina, in vigore dal 1°gennaio 2020, prevede dunque che il genere meno rappresentato raggiunga il 40% in entrambi gli organi sociali.
Poiché l’applicazione del criterio per cui “due quinti dei sindaci effettivi” siano del genere meno rappresentato è inapplicabile in un collegio formato generalmente da tre membri, la Consob ha chiarito che in tali casi si applica la regola dell’arrotondamento per difetto anziché per eccesso. In aggiunta, la Consob ha precisato che le nuove diposizioni non impongono, indirettamente, alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci effettivi. Invece, per gli organi sociali formati da più di tre componenti resta fermo il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore.
La Consob ha inoltre avviato una nuova consultazione con oggetto: “Proposte di modifica dell’art. 144-undecies.1 del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)”, con riferimento alla sostituzione del termine “per tre mandati consecutivi” con quello “per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all’1 gennaio 2020” al fine di adeguarlo alla nuova normativa e all’inapplicabilità della regola dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso di organi sociali formati da tre componenti, al fine di consentire l’applicazione a tali fattispecie del nuovo criterio di riparto di “almeno due quinti”. La consultazione si chiude il 16 marzo 2020.