Direttiva Whistleblowing

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) recente “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”

Il 26 novembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) del 23 ottobre 2019, n. 1937 recante “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (“Direttiva Whistleblowing”).

Il “Whistleblowing” è un istituto di origine anglosassone, finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. “whistleblower”) sia venuto a conoscenza e che prevede significative forme di tutela per quest’ultimo.

Il legislatore europeo sostiene che in specifici settori le violazioni del diritto dell’Unione europea – indipendentemente dal fatto che nel diritto nazionale siano qualificate come violazioni amministrative, penali o di altro tipo – possono procurare grave pregiudizio al pubblico interesse, creando rischi importanti.

In queste circostanze, le potenziali segnalazioni degli informatori possono fornire ai sistemi di contrasto nazionali e comunitari informazioni che portano all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme dell’Unione europea, consolidando i principi di responsabilità e trasparenza. Pertanto, nei casi in cui sono state individuate insufficienze nell’applicazione del diritto e gli informatori si trovano di solito in una zona privilegiata per comunicare le violazioni, è fondamentale rinforzare l’applicazione del diritto inserendo canali di segnalazione validi, riservati e protetti e garantire un sostegno efficace degli informatori dalle ritorsioni.

È importante ricordare che in Italia, dal 29 dicembre 2017, è in vigore la L.179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Legge sul Whistleblowing”). Tale legge ha consolidato la disciplina esistente nel settore pubblico e in quello privato, rafforzando gli strumenti a tutela dei segnalanti.

In ottica europea, però, la protezione assicurata agli informatori non è uniforme tra gli Stati membri e non è equilibrata tra i vari settori. Per questo motivo si è giunti alla Direttiva Whistleblowing, secondo cui: “dovrebbero applicarsi norme minime comuni atte a garantire una protezione efficace degli informatori con riguardo agli atti e ai settori in cui occorre rafforzare l’applicazione delle norme, l’insufficiente segnalazione da parte degli informatori è un fattore chiave che incide negativamente su tale applicazione, e le violazioni del diritto dell’Unione possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse. Gli Stati membri potrebbero decidere di estendere l’applicazione delle disposizioni nazionali ad altri settori al fine di garantire un quadro completo e coerente di protezione degli informatori a livello nazionale” (Considerando n. 5 della Direttiva Whistleblowing).

Ad esempio, la protezione degli informatori è indispensabile per rafforzare l’applicazione del diritto dell’Unione europea nel settore degli appalti pubblici. Bisogna non solo anticipare e indagare le disonestà e la corruzione connesse agli appalti pubblici nell’ambito dell’esecuzione del bilancio comunitario ma anche affrontare l’insufficiente rispetto delle norme relative agli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nazionali e degli enti aggiudicatori riguardo all’esecuzione di opere, alla fornitura di prodotti o di servizi. La non curanza di tali norme crea distorsioni della concorrenza, aumenta i costi operativi per le imprese, guasta gli interessi degli investitori e degli azionisti e, in generale, riduce l’attrattiva degli investimenti creando disparità di condizioni per le imprese nell’Unione e pregiudicando così il regolare andamento del mercato interno.

Pertanto, è indispensabile evidenziare come nel settore dei servizi finanziari il legislatore comunitario abbia già identificato il valore aggiunto della protezione degli informatori. In seguito alla crisi finanziaria degli ultimi anni, in un numero significativo di atti legislativi nel settore dei servizi finanziari sono state introdotte norme per la protezione degli informatori, compresi canali di segnalazione interna ed esterna e un impedimento esplicito di ritorsioni, come indicato nella comunicazione della Commissione europea dell’8 dicembre 2010 intitolata: “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”.