Pignoramento bloccato con la rottamazione-ter

L’istanza di rottamazione-ter blocca anche i pignoramenti presso terzi, a differenza di quanto accadeva nelle precedenti edizioni della rottamazione.

L’art. 3, D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di definire i carichi iscritti a ruolo, il cui beneficio consiste nell’esclusione delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora ex art. 30, c.1 D.P.R. 602 /1973 e delle cd. “sanzioni civili” accessorie ai crediti di natura previdenziale ex art. 27, c.1 D.Lgs. 46/1999.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 3, c.10, lett. d) ed e) D.L. 119/2018 dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, per i carichi definibili che ne sono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive nè possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
In tutte le precedenti rottamazioni, invece, era espressamente disposto che, se si fosse già verificata l’assegnazione del credito pignorato, la domanda di definizione non avrebbe impedito la prosecuzione del pignoramento presso terzi.
Qui si fa riferimento alla procedura dell’art. 72-bis e seguenti D.P.R. 602/1973 che consente all’agente della riscossione di riscuotere direttamente le somme dovute presso il terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo.
Si pensi, per esempio, al pignoramento dello stipendio o dei canoni di locazione oppure anche dei crediti a maturazione futura.
Alla luce della formula generica impiegata dal legislatore, nella rottamazione-ter, la presentazione della domanda per la definizione agevolata dei ruoli impedisce la prosecuzione delle procedure di pignoramento presso terzi.
A livello operativo è previsto che il pignoramento venga sospeso e poi successivamente revocato, dopo il pagamento della prima rata, in scadenza a luglio 2019.
La sospensione degli effetti del pignoramento dovrebbe però comportare il ripristino della piena disponibilità delle somme aggredite.
Qualora il debitore non versi la prima rata di luglio, l’agente di riscossione non dovrebbe notificare di nuovo l’atto di pignoramento, ma si limiterà a comunicare al terzo la ripresa delle azioni esecutive.