Esenzione da ritenuta su dividendi

Costruzioni abusive – Diniego (Corte di Giustizia UE 26.2.2019 nn. C-116/16 e C-117/16)

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE 26.2.2019 e C-117/16 la verifica dello status di beneficiario effettivo in caso di pagamenti intra Ue di dividendi e il divieto di pratiche abusive sono concetti che rischiano di “confondersi”.

Secondo il Commentario al modello OCSE il diretto percipiente di dividendi è considerato beneficiario effettivo al ricorrere di due presupposti:

  • i proventi devono essere a lui fiscalmente imputabili nel suo Stato di residenza;
  • il percipiente deve disporre del potere di impiego e godimento dei dividendi stessi, escludendo quindi le società che dispongono di poteri così ridotti da essere mere fiduciarie o amministratrici per conto altrui.
  • A tale riguardo, il Commentario chiarisce che l’esercizio di tali poteri è ridotto laddove vincolato da obbligazioni legali o contrattuali di retrocedere il relativo controvalore economico ad altro soggetto o anche da obbligazioni derivanti da circostanze di fatto.

La qualifica di “beneficiario effettivo”, comunque, non garantisce in modo automatico i benefici convenzionali in quanto gli stessi devono essere negati in presenza di pratiche abusive.

Quanto alla direttiva “madre-figlia”, la stessa non prevede espressamente la clausola del beneficiario effettivo, ma subordina l’applicazione del regime di esenzione dalle ritenute all’assenza di pratiche abusive.

Coerentemente, nell’ordinamento domestico, l’art. 27-bis del DPR 600/73 non reca alcun riferimento espresso al beneficiario effettivo, ma rinvia alla norma antielusiva generale di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000 che, se interpretata nel senso della direttiva, rimanda alla condizione di genuinità del veicolo societario “interposto”.

Il contribuente non può beneficiare di un diritto o di un vantaggio riconosciuto dal diritto dell’Unione quando l’operazione sia puramente artificiosa sul piano economico. Ne discende che i giudici nazionali sono tenuti a negare i benefici previsti dalla direttiva madre-figlia qualora invocati abusivamente.

Nella sentenza si legge anche che costituisce un indizio dell’esistenza di tale costruzione artificiosa il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento.

Sembra, quindi, che la retrocessione di un dividendo in un breve lasso temporale, pur non comportando di per sé la negazione dei benefici della direttiva madre-figlia, rappresenti un indizio di abuso che, insieme ad altri indizi, può portare a disconoscerne i vantaggi.