Modifiche al D.Lgs 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 è stato più volte modificato dal legislatore.

Il D. Lgs. 231/2001 inerente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è stato più volte modificato dal legislatore.

Tra le ultime modifiche si ricordano:

l’introduzione di sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti nell’ipotesi di violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e le condotte legate al c.d. “negazionismo” (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del TU sull’immigrazione; art. 25 duodecies DLgs 231/2001) ;

l’inserimento di disposizioni specifiche per agevolare la segnalazione di eventuali condotte illecite e per tutelate il relativo segnalante (L. 179/2017);

adeguamento delle normativa nazionale in materia di abusi di mercato (MAR) alle disposizioni del Regolamento Ue (DLgs 107/2018) ;

l’inclusione di ulteriori categorie di soggetti perseguibili per i reati di corruzione internazionale e l’ampliamento delle condotte punibili (art. 322-bis c.p.) ;

l’aggravamento delle sanzioni interdittive per gli enti in caso di reati contro la P.A.;

l’introduzione nell’elenco dei “reati 231” dei reati derivanti dal traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p);

la modifica della perseguibilità dei delitti in materia di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, che sono ora perseguibili d’ufficio e non più a querela di parte (artt. 2635 e 2635-bis c.c.).

Un’ultima modifica dovrà essere apportata dal legislatore entro il prossimo 6 luglio, che dovrà adeguarsi alle previsioni della direttiva Ue 1371/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea, che potrebbe condurre all’inserimento dei reati tributari tra i reati-presupposto per gli enti. La direttiva 1371/2017 (c.d. Direttiva PIF) prevede un obbligo di criminalizzazione esteso nei confronti delle persone giuridiche con riferimento a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa. E’ prevista però un’importante clausola di limitazione della portata della direttiva, applicabile unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA, laddove il concetto di gravità è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite.

Inoltre, entro il 3 dicembre 2020 gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni della direttiva Ue 1673/2018 in materia di antiriciclaggio. A seguito di tale direttiva gli Stai Membri puniranno come reati le condotte intenzionali di:

conversione o trasferimento di beni, effettuati nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;

occultamento o dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;

acquisto, detenzione o utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa.

Lo scopo del legislatore, nazionale e internazionale, è quello di diffondere la “cultura aziendale di legalità” e quindi, enti e società dovranno tenere in considerazione l’evoluzione normativa per gli opportuni assessment e refresh del modello 231 eventualmente adottato.