Novità per startup e PMI innovative

D.L. 135/2018 convertito con L. 12/2019 in vigore dal 13.02.2019

Con la conversione in legge 11 febbraio 2019, n. 12 del D.L. 135/2018 è stata modificata la disciplina delle Start-up e delle PMI innovative, per semplificare obblighi informativi e adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste.

L’intervento ha riguardato gli adempimenti relativi agli obblighi informativi e pubblicitari previsti, rispettivamente, per tali imprese dall’art. 25 co. 14, 15 e nuovo 17-bis del DL 179/2012 e dall’art. 4 co. 6 e nuovo 6-bis del DL 3/2015.

Queste le novità:

  • Con l’abrogazione del comma 14 dell’art. 25 del D.L. 179/2012  viene abolito l’obbligo per le startup innovative di aggiornare con cadenza semestrale le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro;
  • La modifica varata attraverso l’introduzione del comma 17 bis all’art. 25 del D.L. 179/2012 stabilisce che le Start up innovative provvedono ad aggiornare/confermare le notizie che in precedenza erano oggetto di comunicazione semestrale ex art. comma 14 dell’art. 25 del D.l. 179/2012,  mediante l’inserimento delle informazioni nell’apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it, almeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti al Registro delle Imprese. Analoga previsione è stata introdotta dal comma 6 bis all’art. 4 del D.L. 3/2015 per le PMI innovative;
  • Con riferimento ai termini per la comunicazione annuale di mantenimento del possesso dei requisiti di start up, la modifica del comma 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6 dell’art. 4 del D.L.3/2015 consente alla Start up e alla PMI innovativa di attestare il predetto mantenimento, non solo entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (come finora previsto), ma anche entro sette mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga usufruendo del termine “lungo” di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni espressamente indicate dal secondo capoverso del secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, ossia “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.