Pubblicata la direttiva su inversione contabile IVA

Pubblicata in GU la direttiva 2018/2057 del 20 dicembre 2018 che consentirà agli Stati membri che ne faranno richiesta di essere autorizzati in via temporanea, fino al 30 giugno 2022, a introdurre il meccanismo di reverse charge.

In data 27 dicembre 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Ue la direttiva 2018/2057 del Consiglio del 20 dicembre 2018, che consentirà agli Stati membri che ne faranno richiesta di essere autorizzati in via temporanea, fino al 30 giugno 2022, a introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile (reverse charge).

Si tratta di una soluzione a breve termine per contenere i fenomeni di frode IVA degli Stati membri più colpiti.

Il meccanismo di reverse charge generalizzato (Generalised Reverse Charge Mechanism – GRCM) comporta il trasferimento della responsabilità per i pagamenti dell’IVA dal fornitore al cliente e gli Stati UE saranno in grado di utilizzare il meccanismo di inversione contabile generalizzato:

  1. solo per forniture nazionali di beni e servizi oltre una soglia di 17.500 euro per transazione,
  2. solo fino al 30 giugno 2022,

in condizioni tecniche molto rigorose, ovvero:

  • aver presentato nel 2014, sulla base del metodo e dei dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell’IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un divario dell’IVA, espresso in percentuale del totale dell’IVA esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell’IVA mediano a livello comunitario;
  • presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario dell’IVA complessivo;
  • stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, in particolare precisando le misure di controllo applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di IVA è risultata insufficiente;
  • stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell’obbligo tributario, previsti a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25 % l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali; e
  • stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.

Gli Stati membri che applicano tale meccanismo dovranno inoltre stabilire obblighi di segnalazione elettronica appropriati ed efficaci per tutti i soggetti passivi, in particolare quelli a cui si applicherebbe il meccanismo.

Il meccanismo di reverse charge generalizzato può essere utilizzato da uno Stato membro solo quando soddisfa i criteri di ammissibilità precedentemente elencati e se la sua richiesta è stata autorizzata dal Consiglio.

La direttiva è entrata in vigore il 16 gennaio 2019