Pubblicata sulla G.U. la “Legge Anticorruzione”

Modifiche al decreto legislativo 231/2001

Pubblicata in Gazzetta la legge 9 gennaio 2019, n.3, che introduce alcune misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 la legge 9 gennaio 2019, n.3, che introduce alcune misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.

La legge, in particolare, modifica alcune disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale, e di alcune leggi speciali, con lo scopo di rafforzare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. Al riguardo, tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano:

  1. l’inasprimento della disciplina delle pene accessorie nei casi di condanna a reati contro la p.a. In questa direzione si muovono le disposizioni che prevedono: i)l’estensione della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai casi di condanna per i reati di peculato, corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite; ii) l’estensione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione ai casi di condanna per i reati di corruzione impropria, corruzione propria aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione attiva, istigazione alla corruzione, corruzione commessa da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell’Unione europea o di Stati esteri, traffico di influenze illecite; l’aumento della durata minima (da 1 a 5 anni) e massima (da 5 a 7 anni), della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per i reati su indicati; iii) la previsione di una riduzione della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea (minimo 1, massimo 5 anni) nei casi di collaborazione del condannato; iv) la previsione dell’inefficacia della riabilitazione sulle pene accessorie perpetue, salva la possibilità di dichiarare estinta la pena decorso un termine non inferiore a sette anni, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; v) l’attribuzione al giudice della facoltà di non estendere gli effetti della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie;
  2. l’aumento delle pene per i delitti di corruzione impropria e di appropriazione indebita, nonché la riformulazione di alcune fattispecie delittuose, quali il delitto di traffico di influenze illecite e il reato di abuso di ufficio;
  3. l’introduzione di una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti di corruzione e induzione e indebita, destinata ad opera quando l’autore del reato lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili;
  4. l’introduzione della procedibilità d’ufficio per alcuni reati, quali corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, alcune ipotesi più gravi di appropriazione indebita;
  5. l’estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la p.a., tra cui concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione propria aggravata, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione attiva, istigazione alla corruzione attiva, traffico di influenze illecite, turbata libertà di procedimento per la scelta del contraente;
  6. la previsione della procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.
  7. le disposizioni volte a rendere più trasparente il finanziamento di partiti, movimenti politici e fondazioni.

Queste disposizioni entreranno in vigore il 31 gennaio 2019.

La legge introduce altresì alcune modifiche all’istituto della prescrizione del reato prevedendo, tra le altre cose, la sospensione del corso della stessa dalla data della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto.

Le disposizioni relative alla prescrizione entreranno, tuttavia, in vigore il primo gennaio 2020.