Risposta dell’Agenzia all’istanza d’interpello n.85

Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria

In data 23 novembre 2018 l’Agenzia ha pubblicato la risposta all’istanza d’interpello n. 85 fornendo chiarimenti a quesiti posti da una società in merito al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive legate ad operazioni derivanti da concordato.

La società (ALFA) che ha proposto l’istanza ha dichiarato che nel periodo di imposta 2010 ha optato unitamente alla BETA S.r.l – della quale fino al 18 aprile 2018 deteneva l’intero capitale e che successivamente ha incorporato – per l’applicazione della disciplina del “consolidato fiscale nazionale” fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, non essendosi verificata alcuna causa interruttiva del consolidato di cui all’articolo 124 del TUIR e non essendo intervenuta la revoca ex articolo 125 del TUIR.

La società istante ha fatto presente inoltre di essere stata sottoposta alla procedura di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 “Concordato con continuità aziendale” che ha previsto: la falcidia del 95 % dei crediti non strategici; la conversione del rimanente 5% in azioni di classe B, prive di diritti amministrativi; il pagamento integrale dei debiti strategici; il riconoscimento di un debito finanziario verso gli istituti di credito garantito da un pegno sul marchio.

In relazione alla riduzione del 95 per cento dei crediti non strategici e alla riduzione di un impegno che la società aveva verso un soggetto terzo per il pagamento di royalties future, nel periodo d’imposta 2017 si è generata una sopravvenienza attiva fiscale da esdebitamento. Con riferimento alla conversione del rimanente 5 per cento in azioni di Classe B, inoltre, l’istante precisa che sarà rilevata una ulteriore sopravvenienza attiva fiscale (corrispondente ai crediti convertiti in capitale sociale).

In sintesi la società istante ALFA ha chiesto chiarimenti circa il trattamento fiscale della sopravvenienza attiva derivante da falcidia concordataria nonché di quella derivante dalla conversione del 5 per cento dei debiti non strategici in capitale sociale, ai sensi della disciplina contenuta nell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR e del richiamato comma 4-bis.

La società ha chiesto particolari precisazioni in merito a:

  • l’identificazione delle “perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate” di cui al citato comma 4-ter;
  • le modalità di erosione degli interessi passivi di cui al comma 4 dell’articolo 96 del TUIR;
  • le modalità tecnico-applicative della normativa in oggetto, in relazione alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi e
  • infine l’applicazione del comma 4-bis del medesimo articolo 88 ai componenti derivanti dalla conversione del rimanente 5 per cento dei crediti non strategici in azioni di Classe B della società.

Per quanto riguarda il quesito n. 1, riguardante le perdite fiscali trasferite al consolidato e non ancora utilizzate si ritiene che, poiché le componenti da considerare ai fini del suddetto calcolo sono valori riconducibili al soggetto in concordato, laddove la disposizione normativa prevede anche l’utilizzo delle perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate dalla fiscal unit, la stessa fa riferimento esclusivamente alle perdite prodotte dalla medesima società e trasferite al consolidato e non a quelle riferibili alle altre società che partecipano al consolidato stesso.

Per quanto riguarda invece il quesito 2. relativo alle modalità di erosione degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del TUIR si ritiene che gli interessi passivi pregressi devono ritenersi consumati e non più riportabili negli esercizi successivi, a prescindere dai limiti ordinari imposti all’ utilizzo dal comma 4, dell’articolo 96 del Tuir (in relazione a tali oneri finanziari trova applicazione la medesima regola di consumazione integrale prevista per le perdite fiscali).

Per quanto attiene il quesito n. 3 concernente le modalità operative di applicazione della disposizione normativa si ritiene che sia necessario effettuare una cancellazione definitiva dal prospetto degli interessi passivi non deducibili, quelli riportabili, ed effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello di dichiarazione dei redditi, al lordo degli interessi passivi di cui all’ art. 96, comma 4 del Tuir.

Infine in merito al quesito n. 4 in relazione alla conversione del capitale sociale del 5% dei crediti residui dopo la falcidia concordataria, «laddove in applicazione dei corretti principi contabili la contabilizzazione della conversione in parola evidenzi un provento, quest’ ultimo concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo le modalità disposte dall’ articolo 88, comma 4-bis del Tur».