L’articolo 167 del Tuir che disciplina le CFC (Controlled Foreign Companies) sarà riformulato e a partire dal 2019 sono previste novità in materia di regolamentazione e cause di disapplicazione.
La disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies) è regolata dall’articolo 167 del TUIR e per il 2019 verranno introdotte interessanti novità con l’emanazione del decreto legislativo attuativo della direttiva europea 2016/1164/UE.
La disciplina delle CFC dispone un regime di tassazione per “trasparenza” in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.
Per il 2018 la norma è basata sui seguenti due regimi:
- un soggetto residente in Italia applicherà la disciplina CFC qualora detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato. Per regime fiscale agevolato si intende un regime fiscale con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, restando esclusi gli Stati appartenenti alla U.E. e quelli aderenti alla Spazio economico europeo (Islanda e Norvegia) con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (comma 1 e 4).
- se i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli black list o in Stati appartenenti all’Unione Europea e aderenti allo Spazio economico europeo, trova applicazione la disciplina delle CFC qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- i soggetti controllati sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- i soggetti controllati hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% da passive income (comma 8-bis).
Come già affermato, si prospetta, a partire dal 2019 una riformulazione dell’articolo 167 del TUIR che considererebbe CFC le controllate estere che congiuntamente:
- sono assoggettate ad una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella a cui sarebbero state assoggettate se residenti in Italia;
- conseguono proventi per oltre 1/3 da passive income.
Pur non essendoci nella nuova norma uno specifico riferimento alle società comunitarie (società che risiedono nell’Unione Europea) si pensa che anche queste ultime possano rientrare nelle CFC in presenza dei requisiti sopra indicati. I motivi di questa scelta sono sia formali (nel nuovo testo dell’articolo 167 non ci sono esclusioni espresse) che sostanziali (la nuova disciplina dovrebbe basarsi sulla normativa CFC contenuta nell’articolo 167 comma 8-bis e di conseguenza verrebbero incluse anche le controllate comunitarie).
Un’ulteriore novità che potrebbe essere introdotta a partire dal 2019 riguarda le cause di disapplicazione della normativa.
Nell’articolo 167, comma 5, attuale, è previsto che le disposizioni della CFC non si applichino se il soggetto residente dimostri che la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività.
Nel nuovo articolo 167 del TUIR, per disapplicare la disciplina delle CFC, il soggetto residente dovrà dimostrare che la controllata esercita un’attività economica effettiva con l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. In questo caso la locuzione “attività economica” è molto più ampia di quella di “attività commerciale” contenuta nella norma in vigore oggi.