Decreto Dignità

DECRETO DIGNITA’

Il D.L. 12 luglio 2018, n.87 ha introdotto importanti novità in materia fiscale.

Con il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. Decreto “Dignità”), in vigore dal 14 luglio 2018, e da convertire in Legge entro il prossimo 11 settembre 2018, sono state introdotte le seguenti novità fiscali:

  • È stata rivista la disciplina della Legge di Stabilità 2014, prevedendo che in caso di “delocalizzazione dell’attività economica” o di un’attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è assoggettata a sanzioni pecuniarie. La norma si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata (sia nell’Unione europea sia fuori) e nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.). Sorge quindi l’obbligo di mantenere per 5 anni consecutivi le attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico.
  • In tema di “credito d’imposta R&S” è stato disciplinato che, ai fini del riconoscimento degli investimenti, non rilevano tra i costi ammissibili quelli sostenuti per l’acquisto di diritti, brevetti e altri beni immateriali se derivanti da operazioni infragruppo.
  • Viene abrogata la disciplina dello “split payment” per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte: in questo modo  per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di specifici soggetti – Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici economici, fon­dazioni partecipate dalla Pubblica Amministrazione, società controllate o partecipate da quest’ultima, ecc. – l’IVA è dovuta dal cessionario o committente.
  • È stato rinviato al 28 febbraio 2019 per l’invio dati fattura (il cosiddetto “spesometro”) sia per i contribuenti che hanno optato per la trasmissione trimestrale del 2018 sia per quelli semestrali. Nel primo caso la scadenza cadeva il 30 novembre e sarà unificata con quella del 4° trimestre 2018, cioè il 28 febbraio 2019; per chi ha scelto invece l’opzione dell’invio semestrale, i dati del primo semestre da inviare entro il 30 settembre potranno essere trasmessi al 28 febbraio 2019.
  • È stata rivisitata la disciplina del cosiddetto “redditometro”, che ha visto l’applicazione di modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche. E’ stato stabilito, infatti, che i prossimi Decreti attuativi del redditometro dovranno essere approvati “sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti”.
  • L’agevolazione dell’”iper ammortamento” sarà riconosciuta solo se il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate in Italia (in caso di successiva cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’incentivo, l’impresa è tenuta ad operare una variazione in aumento del reddito imponibile).
  • È stato stabilito che i “contratti a tempo determinato”, con durata non superiore ai 12 mesi, potranno essere rinnovati solo a fronte di esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, relative a lavorazioni e picchi di attività stagionali, individuati con apposito decreto.