Fatturazione elettronica carburanti: rinvio al 1 gennaio 2019

Pubblicato il decreto-legge n. 79 del 28 giugno 2018 che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni della legge di Bilancio 2018.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto-legge n. 79 del 28 giugno 2018, entrato in vigore il 29 giugno scorso, che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni della legge di Bilancio 2018 che hanno introdotto, con effetto dal 1°gennaio 2019, l’obbligo dei soggetti IVA di emettere e ricevere solo fatture elettroniche per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Tale legge, al fine di contrastare fenomeni evasivi riscontrati in tali settori, aveva nel contempo anticipato al 1° luglio 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica delle cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un’Amministrazione pubblica.

I dubbi interpretativi ed applicativi sollevati dalle disposizioni relative alle cessioni di carburanti, nonché le difficoltà per alcuni operatori del settore di adeguare le proprie strutture informatiche, hanno suscitato vivaci proteste, soprattutto da parte dei gestori degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti. Per venire incontro alle esigenze di tali contribuenti il Governo ha adottato il decreto-legge n. 79 del 2018 che ha differito al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di carburanti. Il provvedimento, nel consentire fino a tale data l’utilizzo della scheda carburante, ha però confermato l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.