È stato pubblicato in GU. n. 139 del 18 giugno 2018 il decreto attuativo sul credito d’imposta per le spese di quotazione delle PMI.
Il decreto, entrato in vigore il 19 giugno 2018, attua le previsioni contenute nella legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 89-92) che riconosce il credito di imposta alle PMI che iniziano una procedura di ammissione a quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”) dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo del 50% dei costi di consulenza sostenuti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio economico europeo, fino ad un importo massimo di 500.000 euro.
Per capire come funziona e a chi spetta il credito d’imposta per la quotazione in borsa è bene partire da quali sono le imprese che potranno richiederlo e presentare domanda.
Soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le PMI che rispettino i seguenti requisiti:
- sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.
Il credito d’imposta potrà essere richiesto per le spese di consulenza relative, ad esempio, all’avvio del processo di quotazione, alle attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione, ovvero alle attività concernenti questioni di natura fiscale o legale nonché attività di promozione e comunicazione per dare visibilità alla società (interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria).