È stata da poco approvata e tradotta in italiano la V direttiva UE antiriciclaggio che va ad aggiornare e sostituire l’attuale IV direttiva UE antiriciclaggio emanata a maggio 2015 e va a modificare e integrare la direttiva UE 2015/849.
La V Direttiva presenta una serie di novità rispetto alla IV direttiva, ovvero si propone in particolare di:
- aumentare la trasparenza;
- affrontare le possibili minacce legate all’uso delle nuove tecnologie nelle transazioni finanziarie;
- rafforzare e armonizzare i controlli sui flussi finanziari di paesi terzi ad alto rischio;
- conferire più poteri alle Financial Intelligence Unit (Unità di informazione finanziaria nazionali).
La V Direttiva prevede inoltre l’accesso al registro dei titolari effettivi anche al pubblico; difatti il nominativo del titolare effettivo di società e trust diventerà accessibile a chiunque voglia averne notizia e non sarà più riservato unicamente alle autorità competenti.
Gli Stati membri potranno subordinare la disponibilità delle informazioni contenute nel registro:
- alla registrazione online del richiedente;
- al pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere disponibile l’informazione, nonché il mantenimento e la gestione del registro.
Ai soggetti obbligati verrà data la possibilità di segnalare eventuali discrepanze rilevate fra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nel registro e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono per aggiornare il registro stesso.
La V Direttiva contiene anche novità per i trust nella misura in cui gli Stati membri potranno prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Difatti è stato previsto che nel registro dei titolari effettivi dovranno essere iscritti non solo i trust dinamici ma anche i trust auto dichiarati, bensì, in ogni tipologia di trust, i fiduciari saranno tenuti all’individuazione del titolare/i effettivo/i.