Le delibere Consob n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018 hanno apportato alcune modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online”.
Le delibere Consob n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018 hanno apportato alcune modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online”, come diretta conseguenza di alcuni interventi posti in essere dal legislatore, primo fra tutti l’aver esteso a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) l’accesso al mercato dei capitali attraverso l’equity crowdfunding, inizialmente destinato esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative.
Le modifiche sostanziali al Regolamento in oggetto sono le seguenti:
- una maggiore tutela per gli investitori grazie all’obbligo, in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali online, di aderire ad un sistema di indennizzo o in alternativa di stipulare un’assicurazione a copertura assicurativa;
- la possibilità per i gestori di portali di rinunciare volontariamente all’autorizzazione mediante presentazione di apposita istanza alla Consob;
- l’adozione da parte del gestore di un’efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto e che consenta di individuare le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno o più investitori;
- l’obbligo di inserire nel proprio statuto o atto costitutivo, a tutte le Pmi che intendano effettuare una campagna di equity crowdfunding, il diritto di recesso o di co-vendita delle proprie partecipazioni in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali e la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società;
- in alternativa all’ipotesi della sottoscrizione di una quota pari al 5% del capitale da parte di un investitore qualificato, l’offerta potrà perfezionarsi anche in caso di sottoscrizione di una quota minore (3%), qualora la società sia in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato relativo agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
- l’introduzione di procedure di segnalazione delle violazioni da parte dei gestori di portali, procedure di cui sono stati definiti solo i requisiti minimi ed è stata lasciata agli operatori ampia autonomia in merito alle soluzioni tecniche e organizzative.