Il 6 aprile 2018 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che ha fissato le regole del Gruppo Iva.
Il decreto detta disposizioni in tema di:
- costituzione del Gruppo Iva;
- diritti e obblighi nel Gruppo Iva;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- registrazioni, liquidazioni e versamenti;
- comunicazioni periodiche e dichiarazioni;
- rimborsi Iva.
Gli aspetti del decreto che meritano particolare attenzione sono i seguenti:
- la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto per l’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018 (termine prorogato di un mese e mezzo rispetto all’ordinaria scadenza prevista dal Dpr 633/1972). Le modalità di trasmissione verranno disposte da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- al Gruppo Iva è attribuito un proprio numero di partita Iva, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato in ogni dichiarazione, comunicazione o altro atto inerente il Gruppo stesso;
- in merito alla certificazione delle operazioni attive e passive poste in essere dal Gruppo Iva nei confronti di soggetti terzi che non vi partecipano, le fatture devono riportare oltre al numero di partita IVA attribuito al Gruppo stesso anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Di conseguenza il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti dovranno chiedere al fornitore la “cointestazione” della fattura d’acquisto;
- i documenti attestanti le operazioni attive e passive sono annotati dal rappresentante del Gruppo Iva o dai partecipanti che effettuano le operazioni, anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali;
- per l’Iva dovuta così come per il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal Gruppo, non è ammessa la compensazione orizzontale ovvero con crediti/debiti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo.