La legge di stabilità 2018 ha apportato rilevanti modifiche alla governance delle società cooperative, intervenendo sulle modalità della composizione e sulla durata in carica dell’organo amministrativo.
Dal 1° gennaio 2018 l’organo amministrativo delle società cooperative potrà avere solo forma collegiale e dovrà essere composto da almeno tre membri; pertanto gli organi monocratici attualmente in carica ovvero le casistiche di amministrazione congiuntiva e/o disgiuntiva dovranno essere sostituiti al più presto, visto il carattere imperativo della modifica apportata, convocando apposita assemblea per definire anche gli eventuali cambiamenti statutari necessari.
In merito alla durata in carica dell’organo amministrativo la novità riguarda le cooperative costituite nella forma sociale di società e responsabilità limitata per le quali, anche nei casi di limitate dimensioni (società con numero di soci inferiore a 20 ovvero con attivo di stato patrimoniale inferiore a 1 milione di euro) il mandato degli amministratori non potrà in ogni caso superare i tre esercizi. La casistica non investe la questione della rieleggibilità, la quale può invero essere esclusa statutariamente. La previsione si applica dal 1° gennaio 2018 e pertanto, per gli amministratori in carica a tale data, il limite del triennio scade con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.