Con il “Gruppo IVA” viene prevista l’unione di più soggetti passivi d’imposta che pur rimanendo indipendenti sul piano giuridico, perdono la propria autonomia agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Il “Gruppo IVA”, previsto dalla Direttiva Comunitaria, prevede l’unione di più soggetti passivi d’imposta che sono stabiliti nel territorio dello Stato e che hanno, tra di loro, vincoli finanziari, economici e organizzativi e costituisce un soggetto passivo autonomo rispetto ai suoi componenti i quali, pur rimanendo indipendenti sul piano giuridico, perdono la propria autonomia agli effetti dell’IVA.
Ne sono esclusi, per esplicita previsione normativa, le sedi e le stabili organizzazioni all’estero, i soggetti sottoposti a procedura concorsuale e quelli posti in liquidazione ordinaria.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “infragruppo” sono estranee al campo di applicazione dell’imposta e tutte le cessioni e le prestazioni effettuate o ricevute da un appartenente al “Gruppo IVA” sono considerate effettuate o ricevute dalla medesima aggregazione. Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA è necessario presentare un’apposita dichiarazione in via telematica.
Gli effetti dell’opzione per l’istituto del Gruppo IVA si producono:
i) a partire dall’anno solare successivo, se la dichiarazione di adesione all’istituto è presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno;
ii) a partire dal secondo anno solare successivo, se tale dichiarazione è presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno.
La concreta operatività della disciplina stessa si avrà a decorrere dal 1° gennaio 2019.